Ecco il testo integrale dell’Ordinanza del Ministero della Salute dell’8 Gennaio 2021 che inserisce il Veneto in Zona Arancione
Ordinanza 08 gennaio 2021
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 per la Regione Veneto. (21A00120)
(G.U. Serie Generale , n. 6 del 09 gennaio 2021)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l’art. 32;
Visto l’art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;
Visto l’art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’art. 2, comma 2;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’art. 1, commi 16-bis e 16-quater;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l’anno 2020 e per la continuita’ operativa del sistema di allerta COVID, nonche’ per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale»;
Visto il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’art. 2;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, nonche’ del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: “Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19″», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 3 dicembre 2020, n. 301;
Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attivita’ di monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;
Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il quale e’ stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali e’ stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanita’ dell’11 marzo 2020, con la quale l’epidemia da COVID-19 e’ stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusivita’ e gravita’ raggiunti a livello globale; Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia da COVID-19;
Visto il documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale», condiviso dalla Conferenza delle regioni e province autonome in data 8 ottobre 2020;
Vista la nota della Regione Veneto prot. n. 708 del 4 gennaio 2021, con la quale si chiedono eventuali indicazioni sulla necessita’ di adottare ulteriori misure restrittive;
Visto il verbale dell’8 gennaio 2021 della Cabina di regia di cui al richiamato decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020, unitamente all’allegato report n. 34, il quale riporta che, «alla luce dei livelli di incidenza particolarmente elevati, e superiori a 400 casi/100.000 abitanti» […] «si raccomanda, in coerenza con quanto riportato nelle settimane scorse, l’adozione in modo tempestivo di misure di mitigazione successive e piu’ restrittive rispetto alle attuali»;
Visto, altresi’, il verbale dell’8 gennaio 2021 del Comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni;
Tenuto conto che il parametro dell’incidenza dei contagi sulla popolazione, richiamato nel verbale della Cabina di regia, e’ stato individuato dall’art. 2 del citato decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, quale parametro essenziale, nella misura settimanale di 50 casi ogni 100.000 abitanti, ai fini dell’individuazione delle regioni alle quali applicare misure di contenimento e mitigazione dell’epidemia aggiuntive rispetto a quelle previste per l’intero territorio nazionale;
Considerato che il valore dell’incidenza dei contagi sulla popolazione riscontrato dalla Cabina di regia nella Regione Veneto e’ notevolmente superiore al parametro individuato dall’art. 2 del citato decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1;
Ritenuto, pertanto, necessario e urgente, in coerenza con il principio di massima cautela e proporzionalita’, di applicare alla Regione Veneto le misure di cui all’art. 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020;
Sentito il Presidente della Regione Veneto;
Emana la seguente ordinanza:
Art. 1
Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria nella Regione Veneto
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, alla Regione Veneto si applicano le misure di cui all’art. 2 del medesimo decreto.
Art. 2
Disposizioni finali
1. La presente ordinanza produce effetti dal 10 gennaio e fino al 15 gennaio 2021. La presente ordinanza e’ trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 gennaio 2021
Il Ministro: Speranza
Registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attivita’ culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 29